| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 31/03/2006 n. 165Art. 84 - Situazione amministrativa 1. La situazione amministrativa è redatta secondo le modalità stabilite all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97. Essa certifica le reali consistenze dell'avanzo e disavanzo di amministrazione ai fini delle successive rettifiche contabili. Art. 85 - Relazione sulla gestione 1. La relazione sulla gestione illustra i risultati conseguiti nell'esercizio e lo stato di avanzamento delle attività. Art. 86 - Relazione del Collegio dei revisori 1. La relazione del Collegio dei revisori è redatta in conformità all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97. Titolo VII ATTIVITA' NEGOZIALE Sezione Procedure contrattuali ordinarie Art. 87 - Programmazione triennale 1. Il Direttore generale, sentiti i Direttori di dipartimento e delle direzioni centrali, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e successive modificazioni, formula entro il 30 settembre di ogni anno il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e lo aggiorna almeno annualmente. 2. Per gli acquisti di beni e servizi l'Ente può utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e successive modificazioni, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. Art. 88 - Norme generali sull'attività contrattuale 1. Agli acquisti di beni e servizi, alle forniture, ai lavori ed in generale all'attività negoziale di cui alla presente sezione si applica la normativa nazionale e la disciplina comunitaria, ivi comprese le direttive comportanti obblighi giuridici ad effetto diretto, di carattere compiuto ed incondizionato, non recepite nell'ordinamento nazionale nei termini previsti. Sono fatte salve le norme speciali previste dal presente regolamentp, anche ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257. 2. Il Direttore generale con propri atti di indirizzo può stabilire che, per talune procedure contrattuali di importo inferiore a quello fissato per l'applicazione della disciplina comunitaria, venga comunque applicata tale disciplina. 3. Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri di responsabilità amministrativa, la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, qualora l'intervento sia previsto nel piano triennale di cui all'articolo 87, comma 1, ovvero qualora il valore complessivo del singolo negozio giuridico, IVA esclusa, sia inferiore ad euro 250.000. In ogni altro caso provvede il Direttore generale. 4. Il responsabile del procedimento sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi della procedura di acquisizione, dalla eventuale pubblicazione del bando di gara alla scelta del contraente, alla conclusione del contratto, all'esecuzione dello stesso, fino al collaudo. 5. Il responsabile del centro di costo provvede all'espletamento della gara per la scelta del contraente. Quando la natura e l'oggetto della spesa lo rendano indispensabile, è costituita dal Direttore generale apposita commissione consultiva, presieduta da un altro dirigente dell'Ente. 6. Per l'uso, la locazione e l'acquisto di bei e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati vengono seguite le procedure previste dalla pertinente normativa comunitaria e da quella nazionale. Con provvedimento del Direttore generale sono stabilite le modalità di applicazione del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, se del caso previa delega delle funzioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997 n. 452. 7. Su proposta dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa il Direttore generale approva gli schemi di contratto-tipo ed i pertinenti capitolatitipo. 8. Il bando di gara e la correlata documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria, nel regolamentare gli aspetti connessi alle «specifiche tecniche» del bene oggetto di fornitura, prevedono una clausola conforme a quanto previsto dall'articolo 8, conima 6, del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358. 9. Per l'approvvigionamento di beni e servizi, anche di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'ENEA può procedere all'acquisizione degli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101. 10. Fatti salvi i casi in cui si renda obbligatorio in base alla vigente normativa, alle imprese affidatarie di contratti da parte dell'ENEA, o di altri soggetti per conto dell'ENEA, può essere sempre richiesto il possesso del nulla osta di sicurezza. Tale decisione è di competenza del titolare del centro di responsabilità amministrativa ovvero del Direttore generale, ai sensi del comma 3. 11. Al fine del contenimento dei costi e per evitare duplicazioni dì strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa, può essere affidata ad unico ufficio o struttura di servizio, previa deliberazione del Direttore generale. Art. 89 - Stipulazione ed approvazione dei contratti 1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica o privata entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione. 2. Provvede alla stipulazione, in rappresentanza dell'ENEA, il titolare del competente centro di costo. 3. Il Direttore generale nomina, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante, uno o più funzionari dell'Ente. 4. L'approvazione dei contratti è di competenza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, del Direttore generale o dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa. Art. 90 - Collaudi 1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme vigenti e le specifiche modalità stabilite dal contratto. 2. Il collaudo di norma è eseguito da un funzionario nominato dal titolare del centro di responsabilità amministrativa. Nei casi di lavori o forniture che comportino una competenza tecnica specifica, può essere nominata, dal Direttore generale su proposta del titolare del centro di responsabilità amministrativa, una commissione di collaudo. 3. Per l'acquisizione dei servizi, il responsabile del collaudo ne verifica la corretta esecuzione, anche periodicamente nel caso di prestazioni continuative, e ne attesta la regolare esecuzione al titolare del centro di costo. 4. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi, secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi. In tal caso, i relativi pagamenti sono disposti in misura corrispondente. Art. 91 - Garanzie 1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese debbono prestare idonea cauzione ovvero rendere fideiussione sulla base dell'importo contrat- tuale, ai sensi delle norme vigenti. 2. Nel contratto debbono essere previste le cause di risoluzione per inadempimento e le penalità per il ritardo nell'esecuzione. Sezione II Procedure in economia Art. 92 - Norme generali 1. L'acquisizione di bei e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia può essere effettuata, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 384, in amministrazione diretta ovvero a cottimo fiduciario. Per l'esecuzione di lavori in economia si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, e successive modificazioni. 2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, o equivalente documento fiscale per le minute spese, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa, se non diversamente pattuito. 3. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori a trattativa privata avviene nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa statale e comunitaria. 4. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa, su parere conforme del Direttore generale, può conferire, previa acquisizione del relativo curriculum, incarichi professionali in materie tecnico-specialistiche ad esperti estranei all'Amministrazione, entro il limite di 50.000 euro esclusa IVA, qualora tra le risorse umane disponibili non sia presente una specifica competenza. Per gli incarichi professionali di importo superiore provvede il Direttore generale. Art. 93 - Acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia 1. Le spese in economia sono di competenza del titolare del centro di costo. 2. Si possono eseguire in economia, entro il limite di importo di 130.000 euro esclusa IVA, tutti i servizi - ad eccezione di quelli relativi alla progettazione di lavori, per i quali trovano applicazione le norme contenute nella legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, nonchè nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, e successive modificazioni - e si possono acquisire tutti i beni occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ENEA. 3. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata. 4. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia sono specificate nei relativi provvedimenti di liquidazione e di pagamento. Art. 94 - Svolgimento della procedura 1. Per lo svolgimento della procedura a cottimo fiduciario, il titolare del centro di costo richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 2. A fronte di almeno cinque inviti e nel caso di un solo preventivo pervenuto, è consentita l'aggiudicazione, purchè motivata, all'unico offerente a condizione che tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito. 3. La lettera d'invito riporta a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA b) le eventuali garanzie richieste al contraente c) il termine di presentazione delle offerte d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione f) gli eventuali criteri per la valutazione dei preventivi, nell'ipotesi di cui al quinto comma g) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione h) la misura della penale, determinata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 100 i) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè di accettare condizioni contrattuali e penalità l) l'indicazione relativa al termine di pagamento. 4. La scelta del contraente avviene di regola al prezzo più basso, previo accertamento della congruità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 95. 5. Rientra nella facoltà del titolare del centro di costo valutare la possibilità di effettuare l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa definizione dei criteri. 6. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura pri- vata, oppure da lettera con la quale il responsabile delle spese in economia dispone l'ordinazione dei lavori, delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa contraente. 7. L'ordinazione è immediatamente esecutiva. 8. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|